IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare
il  riordino  del  sistema  degli  incentivi  all'occupazione e degli
ammortizzatori  sociali,  prescrive  di  procedere alla revisione dei
criteri  per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza
dei  soggetti  alle  diverse  categorie,  allo scopo di renderli piu'
adeguati  alla  valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione
di disagio;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n. 469, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio
di  un  ruolo  generale  di  indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
  Visto  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel presente decreto individuano i
soggetti   potenziali   destinatari   delle   misure   di  promozione
all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro  di  cui  all'articolo 3 e
definiscono  a  tal  fine  le  condizioni di disoccupazione, dettando
criteri  di  indirizzo  in  materia  anche per adeguare il sistema di
incontro  tra  domanda  e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari
intesi   a   promuovere  strategie  preventive  della  disoccupazione
giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a)  "adolescenti",  i  minori  di  eta'  compresa  fra quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti,  ovvero  la  diversa  superiore  eta'
eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della
    previdenza  sociale  in  conformita'  agli  indirizzi dell'Unione
    europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
    d)   "inoccupati   di  lunga  durata",  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi;
    e)   "donne   in  reinserimento  lavorativo",  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    f)  "stato  di  disoccupazione",  la condizione del disoccupato o
dell'inoccupato  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento
di un'attivita' lavorativa;
    g)   "servizi   competenti",   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  3.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente     decreto,    sentite    le    organizzazioni    sindacali
comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  sono
individuati,  in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d)
ed  e)  del  comma  2,  limiti  massimi  temporali di espletamento di
eventuale attivita' lavorativa compatibili con le condizioni definite
dalle  predette  lettere e possono altresi', al medesimo fine, essere
individuati limiti reddituali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144,  vedasi  nelle note alle
          premesse.
                              Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.  45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali), e' il seguente:
              "Art.  45  (Riforma  degli  incentivi all'occupazione e
          degli  ammortizzatori  sociali, nonche' norme in materia di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento   al   lavoro  ovvero  la  ricollocazione  di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          dei  datori  di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
          2000,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti norme
          intese   a   ridefinire,   nel   rispetto  degli  indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  il sistema degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'     e    all'autoimpiego,    con
          particolare    riguardo    all'esigenza    di   migliorarne
          l'efficacia   nelle   aree   del   Mezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori  sociali  con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio.
              - Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto legislativo 23
          dicembre  1997,  n.  469  (Conferimento alle regioni e agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
          lavoro,  a  norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'art. 1
          della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, come modificata dalla
          legge  15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni
          e  agli  enti  locali  delle funzioni e compiti relativi al
          collocamento   e   alle   politiche   attive   del  lavoro,
          nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
          coordinamento dello Stato".
              - Il   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469, e' il seguente:
              "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione  del  sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, attribuzione alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b)   costituzione   di   una   commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                c)   costituzione   di   un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito  di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
          di  cui  al  comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
          alle   lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce  il
          collegamento  con  il sistema informativo del lavoro di cui
          all'art. 11;
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "Centri per l'impiego ;
                f) distribuzione    territoriale   dei   centri   per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio-geografiche;
                g) possibilita'  di  attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h) possibilita'  di  attribuzione  all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
              2.   Le  province  individuano  adeguati  strumenti  di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
              3.  I  servizi  per  l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".